E’ stato sottoscritto oggi, 15 luglio 2026 il contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 per il comparto sicurezza e difesa. Si tratta di un aumento medio lordo di 188 euro e arretrati medi pari a 2275 euro lorde. Gli stessi arretrati saranno corrisposti a gennaio 2027. Nello stesso contratto altre garanzie a tutela per la genitorialità, rafforzamento dei congedi parentali, maggiori garanzie in caso di malattia dei figli, chiarimenti sul diritto allo studio e introduzione del congedo straordinario per la donazione di organi.
Presente alla sottoscrizione presso la sala tarantelli della Funzione Pubblica il Ministro Funzione Pubblica Zangrillo, il sottosegretario all’Interno Molteni e sottosegretari alla Difesa, dell’Economia e delle Finanze, Giustizia e della Difesa.
Il Governo ha inoltre preso l’impegno di aprire entro 90 giorni un tavolo interministeriale sulla previdenza dedicata, certamente importante, anche se la questione è arrivata alle calende greche e la riduzione delle pensioni, per il personale ormai col sistema contributivo, sta lasciando il segno.
Irrisorie le risorse che andranno alle indennità accessorie che incideranno sullo straordinario feriale, notturno e notturno/festivo mentre per quanto riguarda gli arretrati 2025-2026, andrà scorporata anche l’indennità della vacanza contrattuale.
Il nuovo Contratto di Lavoro attribuisce ulteriori risorse economiche per il F.E.S.I (Fondo per l’efficienza dei servizi istituzioni) per il personale della Polizia di Stato, nella misura di € 1.294.554 per l’anno 2025, di € 2.011.655 per l’anno 2026 e di € 4.222.314 a decorrere dall’anno 2027 e le somme saranno.
Tutela Genitorialità: Il nuovo Contratto di Lavoro ha modificato l’art. 24, comma 3, del precedente contratto recepito con d.P.R. 57/2022 Il comma modificato prevedeva che: “Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario (45 gg annui) di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.” Dall’entrata in vigore del nuovo Contratto si avrà che: “Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di congedo straordinario: a) il giorno della nascita del figlio, un giorno computabile nel limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; b) entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni non computabili nel limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395”.
Congedo parentale: Tra le novità di maggiore interesse contenute nella parte normativa del nuovo Contratto di Lavoro figura anche la revisione della disciplina del congedo parentale. In particolare, viene estesa fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio la possibilità, in alternativa al congedo parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001, di fruire del congedo straordinario retribuito fino a un massimo complessivo di 45 giorni, anche frazionabili. Viene inoltre innalzato da otto a quattordici anni il limite di età del figlio entro il quale, in caso di malattia, ciascun genitore può assentarsi alternativamente dal servizio per un massimo di 10 giorni lavorativi annui, senza corresponsione della retribuzione. Si tratta di modifiche che rafforzano le tutele a sostegno della genitorialità, ampliando il periodo entro il quale il personale può usufruire degli istituti previsti per la cura e l’assistenza dei figli.
Diritto allo studio:Tra le novità della parte normati va del Contratto figurano anche alcune importanti precisazioni in materia di diritto allo studio. Viene innanzitutto stabilito che il monte di 150 ore annue per i permessi studio è riferito all’anno solare, ossia al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Inoltre, viene espressamente previsto che i giorni necessari per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi di istruzione secondaria, universitari o post-universitari e per il successivo rientro sia no computati nelle 150 ore, nella misura convenzionale di 6 ore di viaggio, anche quando analoghi percorsi formativi siano previsti nella sede di servizio.
Permessi brevi:Il nuovo Contratto interviene anche sulla disciplina dei per messi brevi previsti dall’art. 7, comma 3, del decreto del Presi dente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, introducendo una modifica che offre maggiori tutele al personale. Resta fermo l’obbligo di recuperare le ore non la vorate entro i 60 giorni successivi, secondo le modalità stabilite dal dirigente dell’ufficio. La novità riguarda le conseguenze del mancato recupero: prima di procedere a un’eventuale decurtazione della retribuzione, l’Amministrazione dovrà utilizzare, ove disponibili, le ore di lavoro straordinario maturate dal dipendente per compensare il debito orario. Solo qualora tali ore non siano sufficienti si procederà alla proporzionale trattenuta economica. Si tratta di una modifica che rende la disciplina più equilibrata e favorevole al personale, evitando, ove possibile, penalizzazioni economiche dirette.
Donazione di organi:Tra le novità della parte normati va del Contratto è stata introdotta anche una specifica tutela a favore del personale che effettua una donazione di organi. Viene infatti riconosciuta la possibilità di usufruire del congedo straordinario anche per i giorni necessari allo svolgimento degli accertamenti clinici e degli interventi sanitari preliminari al prelievo dell’organo, purché certificati come indispensabili e direttamente connessi alla donazione.
In riferimento agli incrementi stipendiali e agli arretati l’ADP dissente poiché andranno in pagamento solo fra sei mesi nonostante la firma dell’accordo a luglio e si sarebbe potuto trovare soluzione attendendo i tempi tecnici e burocratici e non certamente un semestre.
Nel file a seguire le tabelle con gli incrementi